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Avviso ai litiganti

Il contraddittorio è obbligatorio,
ma soltanto se decisivo per l’esito

Per i tributi “non armonizzati”, l’ordinamento nazionale non prevede un vincolo generalizzato, il confronto è indispensabile nel caso in cui sia sancito per legge

SINTESI: In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito.
 
Ordinanza n. 17782 del 6 luglio 2018 (udienza 7 giugno 2018)
Cassazione civile, sezione VI – 5 - Pres. Cirillo Ettore – Est. Manzon Enrico
Verifiche fiscali – Tributi armonizzati – L’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo di attivare il contraddittorio solo se il contribuente ha enunciato le ragioni che avrebbe potuto far valere e non ha proposto opposizione pretestuosa – Tributi non armonizzati – Nella legislazione non esiste un generalizzato obbligo – L’attivazione del contraddittorio sussiste solo ove risulti specificamente sancito.
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