Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)
Avviso ai litiganti
Il contraddittorio preventivo
non è obbligatorio per tutti i casi
Se il legislatore lo avesse voluto imporre per ogni circostanza, prima dell’iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi, non avrebbe posto delle condizioni
SINTESI: In tema di riscossione delle imposte, la legge 212/2000, articolo 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del Dpr 600/1973, articolo 36-bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo. Del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso (cfr anche Cassazione 8342/2012 e 7536/2011).
Ordinanza n. 15584 dell’8 luglio 2014 (udienza 4 giugno 2014)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Cicala Mario - Est. Bognanni Salvatore
Riscossione delle imposte – Legge 212/2000, articolo 6, comma 5 – Iscrizione a ruolo ai sensi del Dpr 600/1973, articolo 36-bis – Non sussiste sempre l’obbligo del contraddittorio preventivo – Solo quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione
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