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Avviso ai litiganti

Il contrasto all’abuso del diritto
si fa anche dalla “prima linea”

La violazione del principio si concretizza nella realizzazione di negozi posti in essere al solo, o prioritario, scopo di eludere l’applicazione di norme fiscali

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SINTESI: Il principio del c.d. divieto di abuso del diritto trae origine da un principio generale del diritto comunitario secondo cui i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del medesimo ordinamento. Detto principio riguarda i tributi armonizzati (in particolare Iva e accise), per cui l’impiego di una forma giuridica, ovvero di un regolamento contrattuale, al fine di realizzare quale scopo principale, ancorchè non esclusivo, un risparmio di imposta, dà luogo ad abusi di diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento comunitario. L’illiceità opera indipendentemente dalla presenza di una clausola generale antielusiva nell'ordinamento fiscale italiano (cfr. Cass. 25374/08). Per quanto concerne i tributi non armonizzati (imposte dirette) il principio del divieto di abuso del diritto ha fondamento nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione, dettati dall’articolo 53 Costituzione e si concreta esclusivamente nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo, o prioritario, scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali. Al riguardo, al contribuente incombe l’onere di provare i presupposti di fatto circa l’esistenza di valide ragioni economiche che sottendono l’operazione elusiva che avrebbe portato ad una diminuzione del reddito di impresa imponibile. Eventuali cause di invalidità o di inopponibilità del negozio stesso, anche in considerazione dell’indisponibilità della pretesa tributaria, possono essere rilevate dal giudice tributario anche d'ufficio (cfr. Cass. 20398/05, S.U. 30055/08).
 
Sentenza n. 7393 dell’11 maggio 2012 (udienza 5 aprile 2012)
Cassazione civile, Sezione V – Pres. Pivetti Marco – Est. Valitutti Antonio
Abuso del diritto – Operazioni elusive – Assenza di valide ragioni economiche – Inopponibilità all’amministrazione finanziaria – Rilevabilità d’ufficio
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