Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

Per controbattere il “sintetico”
occorre la prova documentale

Il contribuente, per dimostrare il corretto comportamento fiscale, deve dare riscontro concreto dell’entità dei redditi accertati e della durata del loro possesso

SINTESI: A norma dell’art. 38, comma 6, del DPR n. 600 del 1973, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione; in sostanza, la norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere).
 
Ordinanza n. 768 del 15 gennaio 2019 (udienza 13 dicembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Dell’Orfano Antonella
Art. 38, comma 6, del DPR n. 600 del 1973 – Accertamento sintetico – Il contribuente deve dimostrare che il maggior reddito è costituito da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta – La norma richiede espressamente altresì una prova documentale relativa a circostanze sintomatiche del fatto che gli ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate
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