Per controbattere il “sintetico”
occorre la prova documentale
Il contribuente, per dimostrare il corretto comportamento fiscale, deve dare riscontro concreto dell’entità dei redditi accertati e della durata del loro possesso
Ordinanza n. 768 del 15 gennaio 2019 (udienza 13 dicembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Dell’Orfano Antonella
Art. 38, comma 6, del DPR n. 600 del 1973 – Accertamento sintetico – Il contribuente deve dimostrare che il maggior reddito è costituito da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta – La norma richiede espressamente altresì una prova documentale relativa a circostanze sintomatiche del fatto che gli ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate