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Avviso ai litiganti

La controllata è estera? Scatta
la norma sul “transfer pricing”

Per finalità antielusive, si applica, non solo se i prezzi/corrispettivi sono inferiori ai medi praticati, ma anche se per una cessione è pattuito un corrispettivo nullo

SINTESI: Trattandosi di operazioni intercorrenti con società estera controllata dalla società residente, deve comunque trovare applicazione la regola in materia di “transfer pricing” internazionale stabilita dal previgente DPR n. 917 del 1986, art. 76, comma 5 (ora art. 110, comma 7) secondo cui la quantificazione dei componenti reddituali non deve avvenire in base al parametro ordinario del corrispettivo pattuito, bensì secondo il criterio derogatorio del “valore normale” dei beni ceduti o dei servizi prestati, definito dal richiamato art. 9, comma 3 quale prezzo e corrispettivo mediamente praticato per i medesimi beni o servizi ceduti o scambiati nello stesso tempo e luogo. Nel caso specifico di somme date  a  mutuo, ordinariamente produttive di interessi salvo espressa pattuizione contraria (art. 1815 c.c., comma 1), il “valore normale” è costituito dagli interessi di mercato mediamente praticati all’epoca di effettuazione della daziane delle somme di denaro.
La finalità antielusiva sottesa dalla norma prevista dal previgente DPR n. 917 del 1986, art. 76, comma 5 (ora art. 110 comma 7), volta ad impedire trasferimenti surrettizi di ricchezza in favore di una società infragruppo estera, con sottrazione di materia imponibile alla tassazione nazionale, comporta  che  la  disposizione  debba  trovare applicazione non solo quando i prezzi o i corrispettivi pattuiti siano inferiori a quelli mediamente praticati nel  comparto  economico  di riferimento, ma anche quando per la cessione del bene (nella specie una determinata quantità di denaro) sia stato pattuito un corrispettivo nullo.
Anche in tale ipotesi, ed a maggior ragione in tale ipotesi, si realizza una manovra di indebito trasferimento di ricchezza imponibile verso uno Stato estero, alla quale l’ordinamento giuridico reagisce sostituendo il prezzo contrattuale (nullo) con il prezzo di mercato.
In caso di operazioni infragruppo intercorse con società  estere controllate o controllanti di cui al DPR n. 917 del 1986, art. 76 (ora 110 comma 7), l'onere probatorio gravante sulla Amministrazione finanziaria si esaurisce nel fornire la prova della esistenza della operazione infragruppo e della pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore normale di mercato, logicamente comprensivo della più grave ipotesi della assenza di corrispettivo;  il contribuente che intende contrastare la pretesa impositiva deve invece fornire la prova che il corrispettivo convenuto ovvero la mancanza di un corrispettivo per l'operazione infragruppo, corrisponde ai valori economici che il mercato attribuisce a tali operazioni.
 
Sentenza n. 13387 del 30 giugno 2016 (udienza 15 gennaio 2016)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cappabianca Aurelio – Est. Locatelli Giuseppe
Transfer pricing internazionale – Quantificazione dei componenti reddituali in base al criterio derogatorio del “valore normale” dei beni ceduti o dei servizi prestati – In caso di somme date a mutuo, il “valore normale” è costituito dagli interessi di mercato mediamente praticati – Sostituzione del corrispettivo nullo con il prezzo di mercato – Onere della prova
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