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Avviso ai litiganti

Coop: nel calcolo dell’esenzione,
tutto compreso anche l’indeducibile

Il beneficio spetta se il costo del lavoro non è inferiore al 50% del totale speso e lo “sconto” è pari alla metà, se il costo relativo ai soci è tra il 25% e il 50%

SINTESI: In tema di agevolazioni tributarie, laddove l’articolo 11 del Dpr n. 601 del 1973, prevede che i redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi, se l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci (costo del lavoro) non è inferiore al 50% dell’ammontare complessivo di tutti i costi, escluse le materie prime e sussidiarie, e che l’esenzione è pari alla metà, se il costo sostenuto con i soci è compreso tra il 25% ed il 50%, deve intendersi nel senso che anche i costi ritenuti indeducibili vadano considerati tra i costi complessivi, ai fini della valutazione del rapporto percentuale con il costo del lavoro.
 
Ordinanza n. 19589 del 24 luglio 2018 (udienza 31 maggio 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Locatelli Giuseppe – Est. Giudicepietro Andreina
Società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi – Art. 11 del DPR n. 601 del 1973 – Condizioni per fruire dell’esenzione dalle imposte – Rapporto percentuale tra il costo del lavoro e ammontare complessivo di tutti i costi – Anche i costi indeducibili vanno considerati tra i costi complessivi
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