SINTESI: In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e, ove contestata dall’Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili e, a tal fine, non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa (cfr., ex multis, Cass. nn. 17701 del 2019, 13300 del 2017 e 21184 del 2014).
Ordinanza n. 14419 del 25 maggio 2021 (udienza 23 marzo 2021)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Luciotti Lucio –Est. Crolla Cosmo
Accertamento delle imposte sui redditi – La prova dell’esistenza, dell’inerenza e della coerenza economica dei costi deducibili spetta al contribuente – La spesa deve essere documentata in modo tale che si possa ricavare la ragione e la coerenza economica della stessa – In mancanza risulta legittima la negazione della deducibilità del costo