Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

Dal 36-bis il versamento è tardivo:
se così non è, basta dimostrarlo

Il rilievo si fonda sul controllo formale dei dati indicati dal contribuente stesso e sta a lui dare prova del suo errore

tardivo versamento

Nel giudizio tributario, la cartella emessa ex art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973, non ha natura impositiva poiché deriva da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro meramente formale dell’omissione, sicché, nel caso in cui dai dati esposti dal contribuente emerga un tardivo versamento delle ritenute operate, incombe sullo stesso contribuente l’onere di dimostrare l’erroneità della dichiarazione, mediante prova della data effettiva e della tempestività dei pagamenti delle retribuzioni e delle contestuali ritenute (Cass. n. 548 del 2016).

Ordinanza n. 14067 del 7 luglio 2020 (udienza 12 febbraio 2020)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Mocci Mauro – Est. Delli Priscoli Lorenzo
Cartella emessa ex art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 – Non ha natura impositiva – È una mera liquidazione dei tributi già indicati dal contribuente – Se emerge un tardivo versamento delle ritenute operate, incombe sullo stesso contribuente l’onere di dimostrare l’erroneità della dichiarazione

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/dal-36-bis-versamento-e-tardivo-se-cosi-non-e-basta