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Avviso ai litiganti

Dall'antitrust sanzioni, non premi. Indeducibilità del tutto naturale

Considerarla un costo significherebbe trasformare la multa in un risparmio d'imposta, che avvantaggerebbe chi ha agito in violazione delle norme

SINTESI: Nella determinazione delle sanzioni "antitrust", che possono essere inflitte sia attraverso una decisione della Commissione UE che dall'Autorità nazionale Garante della concorrenza, il riferimento (variabile) al 10% dei ricavi dell'esercizio precedente a quello in cui si è verificata la violazione costituisce soltanto un parametro per determinare la misura della sanzione, la quale ha soltanto funzione affittiva e deflativa, in funzione di deterrente di futuri possibili analoghi illeciti. Inoltre, la sanzione conseguente alla violazione di un divieto da parte di un'impresa non deriva da un'attività connessa al corretto esercizio dell'impresa e non può pertanto qualificarsi come fattore produttivo, trattandosi di condotta non soltanto autonoma ed esterna rispetto alla normale vita della impresa, ma antitetica rispetto al corretto svolgimento di tale attività. Pretendere pertanto che l'entità di tale sanzione costituisca un "costo" deducibile dal "reddito" imprenditoriale significherebbe neutralizzare interamente la "ratio" punitiva della penalità, trasformandola in un risparmio d'imposta, cioè in un "premio" per le imprese che abbiano agito in violazione delle norme antitrust.

Sentenza n. 5050 del 3 marzo 2010 (udienza del 15 gennaio 2001)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Miani Canevari, Rel. Sotgiu
Sanzioni antitrust - Natura - Deducibilità dal reddito di impresa - Esclusione
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