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Avviso ai litiganti

Dati dei conti correnti bancari,
attività occulta e di reddito

L’onere della prova contraria spetta al contribuente per dimostrare che i movimenti che non trovano giustificazione nelle dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti

lente di ingrandimento

Sintesi: L’utilizzazione dei dati acquisiti presso le aziende di credito quali prove presuntive di maggiori ricavi o operazioni imponibili, ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo del DPR n. 600 del 1973 e dell’art. 51, comma 2, n. 2, del DPR n. 633 del 1972, non è subordinata alla prova che il contribuente eserciti attività d’impresa o di lavoro autonomo, atteso che, ove non sia contestata la legittimità dell’acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito da essa ricavato, incombendo al contribuente l’onere di provare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti (cfr, ex multis, Cass. n. 5135 del 2017).

Ordinanza n. 11915 del 6 maggio 2021 (udienza 29 ottobre 2020)
Cassazione Civile, sezione V - Pres. Biagio Virgilio - Est. Pierpaolo Gori
Art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo del DPR n. 600 del 1973 e art. 51, comma 2, n. 2, del DPR n. 633 del 1972
Utilizzazione dei dati acquisiti quali prove presuntive di maggiori ricavi o operazioni imponibili - I medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta, sia per quantificare il reddito da essa ricavato – L’onere della prova contraria spetta al contribuente

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