Deducibilità dei costi pubblicitari
solo se è dimostrata l'inerenza
Occorre soprattutto l'allegazione delle potenziali utilità per la propria attività commerciale o dei futuri vantaggi conseguibili dall’impresa
Ordinanza n. 11094 del 5 maggio 2017 (udienza 9 marzo 2017)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Iacobellis Marcello - Est. Conti Roberto Giovanni
Imposte dei redditi e sul valore aggiunto – La deducibilità dei costi di pubblicità esige la previa dimostrazione, a carico del contribuente, del requisito dell’inerenza e nell’allegazione delle potenziali utilità per la propria attività commerciale