Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

La definizione agevolata di un socio
non è estendibile alla compagine

Gli avvisi di accertamento viaggiano autonomamente per le parti coinvolte riguardando soggetti e imposte diversi

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SINTESI: In tema di accertamento delle imposte sui redditi, riferito a società di capitali a ristretta base sociale - per il quale opera la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili qualora sussista un valido accertamento a carico della società in ordine a ricavi non contabilizzati - qualora il socio abbia chiesto di avvalersi della definizione agevolata della lite, l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società e quello conseguenziale emesso nei confronti dei soci, mantengono la propria autonomia, sicché la richiesta di definizione della lite fatta da un unico socio, e non dalla società, non ha effetti, per così dire, cumulativi, proprio in quanto la pretesa tributaria si esplica con una duplicità di avvisi, diretti a soggetti diversi (società e soci) e per imposte differenti (sul condono di cui all’art. 39, comma 12, del DL n. 98 del 2011, cfr., Cass. n. 14858 del 2016 e Cass. n. 2180 del 2019).

Ordinanza n. 37361 del 21 dicembre 2022 (udienza 9 novembre 2022)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Crucitti Roberta – Est. D’Angiolella Rosita
Società di capitali a ristretta base sociale – Istanza del socio di volersi avvalere della definizione agevolata della lite – La richiesta di definizione della lite fatta da un unico socio, e non dalla società, non ha effetti cumulativi anche sulla società – La pretesa tributaria si esplica, infatti, con una duplicità di avvisi, diretti a soggetti diversi (società e soci) e per imposte differenti

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