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Avviso ai litiganti

Definizione pendenze tributarie:
quando l’ordinanza è revocabile

Legittima la riapertura del giudizio da parte dell’Agenzia delle entrate, regolarmente richiesta, in considerazione del fatto che le liti non erano state perfezionate

SINTESI: In tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti prevista dalla L. n. 413 del 1991, l’estinzione del giudizio conseguente alla presentazione della dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 34, comma 5, e art. 32, comma 4, deve essere dichiarata con ordinanza. L’Amministrazione finanziaria ha quindi il potere di chiedere, con una semplice comunicazione, la revoca del provvedimento, determinando in tal modo la riapertura del giudizio, nel quale il giudice deve decidere con sentenza in ordine alla fondatezza sia dell’istanza di revoca, che della pretesa sostanziale avanzata dall’Amministrazione.

Sentenza n. 8269 del 4 aprile 2018 (udienza 7 marzo 2018)
Cassazione Civile, Sez. V - Pres. Chindemi Domenico - Est. De Masi Oronzo
Condono fiscale - Definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti prevista dalla L. n. 413 del 1991 – La presentazione della dichiarazione integrativa comporta l’estinzione del giudizio che deve essere dichiarata con ordinanza - L’Amministrazione finanziaria ha il potere di chiedere la revoca del provvedimento – Ciò comporta la riapertura del giudizio
 
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