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Avviso ai litiganti

La delega di firma dell’accertamento
ha rilevanza interna e non esterna

Incide solo sull’organizzazione dell’ufficio e la designazione può avvenire con un mero ordine di servizio senza indicazione nominativa

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SINTESI: La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del DPR n. 600 del 1973, ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (cfr., ex multis, Cass. n. 28850 del 2019).

Ordinanza n. 5826 del 27 febbraio 2023 (udienza 8 marzo 2022)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Triscari Giancarlo – Est. Gori Pierpaolo
Delega sottoscrizione dell’avviso di accertamento – Ha natura di delega di firma e non di funzioni – Non ha rilevanza esterna e l’atto firmato dal delegato è imputabile all’organo delegante – L’attuazione della delega può avvenire anche mediante ordini di servizio – Non necessita di indicazione nominativa

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