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Avviso ai litiganti

La delega di firma non va confusa
con l’incarico a svolgere funzioni

Può essere disposta attraverso ordini di servizio che nominano un impiegato legittimato alla sottoscrizione dell’atto in virtù della sua qualifica

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SINTESI: La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex art. 42, comma 1, del DPR n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto (cfr. Cass. n. 8814 del 2019).

Ordinanza n. 2197 del 1° febbraio 2021 (udienza 12 novembre 2020)
Cassazione civile, sezione VI – 5 - Pres. Greco Antonio – Est. Esposito Antonio
Delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento – È una delega di firma e non di funzioni conferita dal dirigente ai sensi dell’art. 42, comma 1, del DPR n. 600 del 1973 – Il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega

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