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Avviso ai litiganti

Denuncia penale=raddoppio termini,
a prescindere dalla sorte dell’imputato

Il duplicarsi del tempo a disposizione del Fisco per effettuare i controlli resta valido anche se il contribuente è prosciolto o assolto

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SINTESI: Il raddoppio dei termini deriva dal mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p., indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento penale del reato, restando irrilevante, in particolare, che l’azione penale non sia proseguita o sia intervenuta una decisione di proscioglimento, di assoluzione o di condanna (cfr. Cass. n. 13481 del 2020).

Ordinanza n. 11034 del 26 aprile 2023 (udienza 29 marzo 2023)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cirillo Ettore – Est. Crucitti Roberta
Raddoppio dei termini – Deriva dal mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia – È irrilevante che l’azione penale non sia proseguita o sia intervenuta una decisione di proscioglimento, di assoluzione o di condanna

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