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Avviso ai litiganti

Deposito presso la casa comunale? No, se l'irreperibilità è momentanea

La notifica con tale modalità è efficace solo in mancanza di abitazione, ufficio o azienda del contribuente nel territorio. Negli altri casi è inesistente

Piazza del Campidoglio a Roma
MASSIME: Laddove la notificazione sia eseguita irritualmente in luogo e con modalità tali che non sussista alcun collegamento di sorta con il destinatario la medesima è inesistente e si presume (con efficacia relativa) la mancata conoscenza dell'avvenuta formalità, incombendo al soggetto notificante dimostrare che il destinatario ha avuto comunque notizia dell'atto indirizzatogli. Qualora, per converso, le modalità di espletamento della notificazione siano difformi dallo schema legale ma conservino un collegamento (di luogo e consegna) con il destinatario dovrà quest'ultimo superare la presunzione iuris tantum che la notifica sia andata a buon fine.
Conseguentemente, deve ritenersi inesistente la notificazione eseguita mediante deposito presso la casa comunale in dipendenza di una semplice momentanea irreperibilità del destinatario in quanto tale modalità è prevista ex art. 60, lett. e), D.P.R. n. 600/1973, nell'esplicita ipotesi di mancanza di abitazione, ufficio o azienda del contribuente nel territorio del Comune.

Sentenza n. 2817 del 5 febbraio 2009 (udienza del 13 gennaio 2009)
Corte di cassazione, Sez. tributaria - Pres. Lupi, Rel. Virgilio
Processo tributario - Notificazione - Inesistenza - Nullità - Condizioni - Art. 156 c.p.c. - Onere della prova - 2697 c.c. - Art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - Momentanea irreperibilità - Deposito presso la casa comunale - Inesistenza
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