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Avviso ai litiganti

Detraibilità costi infragruppo,
le prove spettano alla controllata

La società che ha ricevuto il servizio deve dimostrare che le prestazioni ricevute a spese della capofila sono effettivamente utili per la sua attività

gruppo

SINTESI: In materia di costi c.d. infragruppo, ovvero laddove la società capofila di un gruppo di imprese decida di fornire servizi o curare direttamente le attività di interesse comune alle società del gruppo, ripartendone i costi tra di esse, al fine di coordinare le scelte operative delle aziende formalmente autonome e ridurre i costi di gestione, l’onere della prova in ordine all’esistenza ed all’inerenza dei costi sopportati incombe sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo, affinché il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia detraibile, che la controllata tragga dal servizio remunerato un’effettiva utilità e che quest’ultima sia obiettivamente determinabile ed adeguatamente documentata (cfr., da ultimo, Cass. n. 19166 del 2021).

Ordinanza n. 7745 del 9 marzo 2022 (udienza 23 febbraio 2022)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Giudicepietro Andreina – Est. D’orazio Luigi
Detraibilità dei costi c.d. infragruppo – L’onere della prova in ordine all’esistenza ed all’inerenza dei costi sopportati incombe sulla società che ha ricevuto il servizio dalla società capogruppo

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