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Avviso ai litiganti

Detrazione Iva operazioni passive. E’ l’inerenza a provare il diritto

Per i beni ammortizzabili, la mancata dimostrazione della dismissione può farne presumere un utilizzo diverso, non rientrante nell’attività esercitata

SINTESI: Dalla disciplina dettata dal DPR n. 633 del 1972 (art. 4, comma 2, n. 1, e art. 19), nonché alla luce della sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/Cee, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, si ricava che, ai fini della detraibilità dell’imposta in ordine agli acquisti di beni, occorre accertare che dette operazioni passive siano effettivamente inerenti all’attività esercitata, cioè compiute in stretta connessione con le finalità imprenditoriali, senza tuttavia che sia richiesto quello concreto della relativa attività, con la conseguenza che la detrazione dell’imposta spetta, ricorrendo la detta condizione, anche nel caso di assenza di compimento di operazioni attive (Cass. nn. 23400/2010, n. 11765/2008, n. 8583/2006). In altri termini, è necessario che sussista una stretta inerenza tra i beni strumentali, in relazione ai quali è stato chiesto il rimborso dell’IVA, e la finalità imprenditoriale propria al soggetto richiedente. Nel caso di specie, la Cassazione ha rilevato che, in base agli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, non risultava fornita dal contribuente la dimostrazione della dismissione dei beni ammortizzabili; adempimento, questo, necessario al fine di fornire la prova dell’inerenza dei beni strumentali all’attività svolta dal contribuente, ben potendosi altrimenti ritenere un utilizzo diverso non rientrante nell’attività propria dello studio associato.
 
Sentenza n. 8692 del 15 aprile 2011 (udienza del 30 marzo 2011)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Lupi, Rel. Persico
IVA – Beni strumentali - Diritto alla detrazione – Inerenza con l’attività esercitata – Prova dell’inerenza
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