Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

La detrazione non ha alternative
va imputata per competenza

La determinazione dell’esercizio non può adattarsi alle esigenze del contribuente, ciò falserebbe i risultati in dichiarazione

detrazione per competenza

SINTESI: La ratio sottesa alla regola fissata dall’art. 109 del DPR n. 917 del 1986 non permette la detrazione dei costi in esercizi diversi da quello di competenza, non potendo il contribuente essere lasciato arbitro della scelta del periodo in cui registrare le passività, in quanto l’imputazione di un determinato costo ad un esercizio anziché ad un altro può, in astratto, comportare l’alterazione dei risultati della dichiarazione, mediante i meccanismi di compensazione dei ricavi e dei costi nei singoli esercizi.

Ordinanza n. 14029 del 7 luglio 2020 (udienza 10 aprile 2019)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Crucitti Roberta – Est. D’Angiolella Rosita
Art. 109 del DPR n. 917 del 1986 – Non è possibile detrarre costi in esercizi di versi da quello di competenza – Il contribuente non è arbitro della scelta del periodo in cui registrare le passività

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