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Avviso ai litiganti

Dichiarazione dei redditi congiunta. Validità non scalfita da separazione

L’accertamento nella casa coniugale è valido anche se uno dei due coniugi l'ha abbandonata rendendosi irreperibile

SINTESI: 1) Secondo l’insegnamento costante di questa Corte (cfr. Cass. nn. 15199/04, 13385/05, 7811/06), l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, proposta dall’intimato sotto il profilo dell’incompletezza della copia notificatagli, per mancanza di alcuno dei fogli o delle pagine, non può trovare accoglimento qualora l’originale del ricorso, depositato dal ricorrente a norma dell’art. 369 c.p.c., rechi in calce la relata di notifica, redatta dall’ufficiale giudiziario, contenente l’attestazione della consegna di una “copia” del ricorso, o del “suesteso atto” al destinatario. Ed infatti, poiché la relata di notifica, in quanto atto pubblico, fa fede fino a querela di falso dell’avvenuta notificazione dell’atto, in difetto di tale querela, deve ritenersi che detta attestazione - per effetto di tale locuzione - sia estesa alla conformità della copia consegnata all’originale completo, come si desume dal combinato disposto dell’art. 137 c.p.c., comma 2, e art. 148 c.p.c. 2) La notifica di atti impositivi al contribuente che si sia reso irreperibile deve avvenire, ai sensi del DPR n. 600 del 1973, art. 60, con le modalità di cui all’art. 140 c.p.c., con la sola particolarità che l’avviso del deposito del piego - in forza della disposizione speciale dettata per il rito tributario - non deve essere affisso alla porta dell’abitazione del destinatario, ma nell’albo comunale, e la notificazione si ha per eseguita decorsi otto giorni da tale affissione (Cass. 8853/08). 3) La responsabilità solidale dei coniugi, prevista dall’art. 17 della legge n. 114 del 1977 per la presentazione di dichiarazione congiunta, opera anche nel caso in cui i redditi accertati nei confronti del marito siano costituiti da proventi derivanti da reato. La libera opzione per la dichiarazione congiunta comporta, per vero, l’ascrivibilità di detta responsabilità anche al coniuge che, optando per tale regime fiscale, si è volontariamente assunto i vantaggi ed i rischi connessi a tale opzione.

Sentenza n. 9548 del 29 aprile 2011 (udienza del 16 febbraio 2011)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Adamo, Rel. Valitutti
Incompletezza del ricorso notificato per mancanza di alcuno dei fogli – Notifica atti impositivi a contribuente irreperibile – IRPEF – Dichiarazione dei redditi congiunta – Effetti – Responsabilità solidale tra coniugi
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