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Avviso ai litiganti

La dichiarazione integrativa
non “risana” tutti gli errori

Sono rettificabili soltanto le “sviste” formali e di calcolo, niente da fare per le scelte di natura opzionale che, invece, una volta fatte, non sono revocabili

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SINTESI: L’emendabilità delle dichiarazioni dei redditi, disciplinata dall’art. 2, comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, è ammessa per correggere errori concernenti la corretta individuazione delle poste reddituali, ovvero formali o di calcolo. Fatti salvi i limiti temporali derivanti dall’esaurimento del rapporto determinato dal trascorrere del tempo, ovvero dalle decadenze poste dalla legge. Detta procedura non è altresì utilizzabile per revocare le scelte discrezionali effettuate dai contribuenti attraverso la dichiarazione originaria. Esula da tale disciplina, pertanto, la correzione della dichiarazione per quanto concerne le manifestazioni di volontà attinenti determinate opzioni effettuate dal contribuente nella redazione della dichiarazione da emendare. Ad esempio, l’esercizio dell’opzione ex art. 102 TUIR esercitabile attraverso la dichiarazione (in vigore fino al 31 dicembre 2003), concernente l’utilizzo delle perdite dell’esercizio in diminuzione del reddito d’impresa degli esercizi successivi, non può essere successivamente revocata con lo strumento della dichiarazione integrativa.
 
Sentenza n. 7294 dell’11 maggio 2012 (udienza 17 novembre 2011)
Cassazione Civile, Sez. V – Pres. Adamo Mario - Est. Olivieri Stefano
Dichiarazione dei redditi – Emendabilità – Revoca di scelte discrezionali in dichiarazione – Non è emendabile
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