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Avviso ai litiganti

La dichiarazione sostitutiva
dell’atto notorio non è una prova

Anche se ha efficacia certificativa e probatoria, solo in alcune procedure, la Cassazione la considera vietata come il giuramento e la testimonianza

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SINTESI: Secondo un principio già espresso da questa Corte che si condivide “L’attribuzione di efficacia probatoria alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che, così come l’autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale, trova, con specifico riguardo al contenzioso tributario, ostacolo invalicabile nella previsione del Dlgs 546/1992, articolo 7, comma 4, giacché finirebbe per introdurre nel processo tributario – eludendo il divieto di giuramento e prova testimoniale – un mezzo di prova, non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo” (cfr Cassazione 6755/2010).
 
Sentenza n. 14065 del 20 giugno 2014 (udienza 14 aprile 2014)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Piccininni Carlo - Est. Tricomi Laura
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – Efficacia probatoria – Trova un ostacolo nel contenzioso tributario ex articolo 7, comma 4, Dlgs 546/1992
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