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Avviso ai litiganti

Dichiarazione trasmessa on line:
per l’ok a volte servono più click

L’avviso di ricevimento è indispensabile come prova dell’avvenuta consegna da parte del contribuente e del regolare adempimento degli obblighi di presentazione

SINTESI: In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la dichiarazione inviata in via telematica, ai sensi del Dpr 322/1998, articolo 3, comma 2 (nel testo applicabile ratione temporis – modello Unico 2002 per l’anno 2001), si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa, e si ritiene ricevuta, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria, atto che assolve alla finalità di fornire prova dell’avvenuta, tempestiva, consegna da parte del contribuente e del regolare adempimento degli obblighi di presentazione. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui si siano verificati i cosiddetti “errori bloccanti” della trasmissione telematica, che – con i tempi e le modalità di cui alla circolare n. 35 del 23 aprile 2002 del ministero delle Finanze – sono segnalati nel sistema telematico consultabile dal contribuente, il quale, messo in condizione di avvedersi in tempo utile dell’avvenuto “scarto” della propria dichiarazione, può porvi tempestivo rimedio (cfr Cassazione 1156/2014, 675/2015 e 14197/2015).
 
Sentenza n. 18912 del 24 settembre 2015  (udienza 26 marzo 2015)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Di Iasi Camilla - Est. La Torre Maria Enza - Pm Basile Tommaso
Dichiarazione dei redditi – Trasmissione in via telematica – Prova dell’avvenuta consegna
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