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Avviso ai litiganti

Dichiarazioni extraprocessuali:
in tribunale con valore condizionato

Nel giudizio tributario, tenuto conto del divieto di prova testimoniale, sono ammesse solo quando trovano ulteriore riscontro nel corso di svolgimento della lite

vignetta
SINTESI: Secondo un principio giurisprudenziale consolidato, l’utilizzo delle dichiarazioni di terzi nel processo tributario ha mero valore indiziario; al riguardo, in forza di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 18 del 2000 - anche il contribuente può produrre documenti contenenti dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, le risultanze emergenti da tali documenti non hanno valore probatorio pieno (a ciò ostando il divieto di prova testimoniale e di giuramento fissato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, articolo 7, comma 4, che in tal guisa verrebbe eluso mediante un mezzo di prova, non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo), ma possono essere utilizzate solo quando trovino ulteriore riscontro nelle risultanze del processo (Cassazione 16032/05, 149/10, 3724/10, 6755/10).
 
Ordinanza n. 26067 del 5 dicembre 2011 (udienza 8 novembre 2011)
Cassazione civile, sezione VI – Pres. MERONE Antonio
Accertamento sintetico – Possesso di quote societarie – Simulazione del contratto di acquisto – Dichiarazione resa da terzi in giudizio – Mero valore indiziario
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