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Avviso ai litiganti

Le dichiarazioni di soggetti terzi buone per l'accertamento induttivo

Assumono il valore probatorio proprio degli elementi indiziari; danno luogo a presunzioni se dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza

SINTESI: Il divieto di ammissione della prova testimoniale sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4 (Cass., trib., 16 maggio 2007 n. 11202, ex plurimis), non implica l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, delle dichiarazioni raccolte dall'Amministrazione rese da soggetti terzi; dallo stesso, inoltre, non discende la conseguente inammissibilità della prova per presunzioni, ai sensi dell'art. 2729 c.c., comma 2, secondo il quale le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova testimoniale, poiché questa norma, attesa la natura della materia e il sistema dei mezzi di indagine a disposizione degli uffici e dei giudici tributari, non è applicabile nel contenzioso tributario (Cass. nn. 22804/2006, 12210/2002). Alla possibilità che le dichiarazioni rese da terzi agli organi dell'Amministrazione finanziaria trovino ingresso, a carico del contribuente nel processo tributario (con il valore probatorio proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione - Corte costituzionale, sentenza n. 18 del 2000), corrisponde l'identico "potere" del contribuente di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, beninteso, con il medesimo valore probatorio. Sulla questione, infine, va ricordato che le dichiarazioni rese in sede di verifica dal legale rappresentante di una società... non assumono contenuto testimoniale quindi non infrangono il divieto posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, originario art. 7, comma 4 (ora 3), in quanto il rapporto di immedesimazione organica che lega il rappresentante legale alla società rappresentata esclude che il primo possa essere qualificato testimone in riferimento ad attività poste in essere dalla seconda. Le dichiarazioni del legale rappresentante agli organi verificatori, quindi, vanno apprezzate come una confessione stragiudiziale e, pertanto, costituiscono prova diretta, non già indiziaria, del maggior imponibile eventualmente accertato nei confronti della società, non abbisognevole, come tale, di ulteriori riscontri.

Sentenza n. 22122 del 29 ottobre 2010 (udienza dell'8 giugno 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Altieri, Rel. D'Alonzo
Accertamento induttivo - Questionario inoltrato ai clienti - Valore di prova presuntiva
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