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Avviso ai litiganti

Le dichiarazioni di volontà
non possono essere emendate

Per contestare l'atto, va fornita la prova della rilevanza dell’errore, con riguardo ai requisiti della sua essenzialità e riconoscibilità obiettiva da parte del Fisco

SINTESI: L’opzione del contribuente tra rimborso immediato del credito di imposta, suo riporto a nuovo nei periodi successivi ovvero compensazione con propri debiti fiscali non rappresenta una mera dichiarazione di scienza, ma integra una manifestazione di volontà che, in quanto atto negoziale unilaterale, non è incondizionatamente ritrattabile, ma soggiace alla disciplina sulla rilevanza dell’errore. Infatti, l’emendabilità degli errori di fatto o di diritto commessi dal contribuente nelle dichiarazioni fiscali (come gli errori di calcolo o liquidazione degli importi dei componenti positivi e negativi del reddito, l’inesatta qualificazione giuridica dei componenti di reddito, ecc.), laddove da essi possano derivare oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli imposti dalla legge, rappresenta l’espressione di un principio generale ispirato all’art. 53 Cost. (ex multis, Cass. n. 11396 del 2015, n. 9872 del  2011). E ciò non solo nei limiti temporali in cui la legge prevede il diritto al rimborso ma anche in sede contenziosa, per opporsi alla maggiore pretesa tributaria (Cass. n. 3574 del 2014), fatti salvi i limiti temporali derivanti dall’esaurimento della  fattispecie o dalle decadenze.
Tuttavia, ciò vale solo sul presupposto, costantemente richiamato in giurisprudenza (Cass. SS.UU. nn. 15063 e 17394 del 2002), che la dichiarazione dei redditi non ha di per sé natura di atto negoziale e dispositivo, ma integra una dichiarazione di scienza, o di giudizio, come tale modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza, o di valutazione (Cass. n. 3001 del 2015).
Al suddetto principio fa, quindi, eccezione l’ipotesi in cui il legislatore abbia subordinato la concessione di un beneficio fiscale a una precisa manifestazione di  volontà (od opzione) del contribuente, anche se da compiersi all’interno della stessa  dichiarazione, mediante la compilazione di un modulo predisposto dall’erario (o altrimenti), poichè, a questi effetti, quella specifica parte della dichiarazione assume il diverso valore di atto negoziale, irretrattabile anche in caso di  errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall’amministrazione (ex multis, Cass. n. 13454 del 2015).
Esulano, infatti, dalla disciplina generale gli errori parimenti commessi nella dichiarazione fiscale, ma relativi alla indicazione di dati riferibili a manifestazioni di volontà negoziale (Cass. n. 7294 del 2012). Ciò vale per la facoltà di opzione (ex art. 102 T.U.I.R.) di utilizzare le perdite di esercizio verificatesi negli anni pregressi - portandole in diminuzione del reddito prodotto nell’anno oggetto della dichiarazione - ovvero di non utilizzare dette perdite, riportandole in diminuzione dal reddito nei periodi di imposta successivi. Vale anche per l’applicazione dell’aliquota ridotta sugli utili d’impresa prodotti dai maggiori investimenti, ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466, artt. 1 e 3 (Cass. n. 1427 del 2013), nonchè nella procedura di rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni prevista dalla L. n. 448 del 2001, art. 5 in tema di plusvalenze e minusvalenze D.P.R. n. 917 del 1986, ex art.  81,comma 1, lett. c) e c-bis) (Cass. n. 3410 del 2015).
In simili ipotesi, il contribuente che intenda contestare l’atto impositivo per far valere l’errore commesso, è onerato - secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui all’art. 1427 cod. civ. e ss., applicabile ex art. 1324 c.c. agli atti unilaterali inter  vivos a contenuto patrimoniale, in quanto compatibile - di fornire la prova della rilevanza dell’errore, con riguardo ai requisiti della sua essenzialità ed obiettiva riconoscibilità da parte dell’amministrazione finanziaria.
 
Sentenza n. 3286 del 19 febbraio 2016 (udienza 14 aprile 2015)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Bielli Stefano -  Est.  Vella Paola - Pm Velardi Maurizio
Emendabilità della dichiarazione – Non emendabilità delle dichiarazioni di volontà – Opzione tra rimborso, riporto o compensazione del credito
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