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Avviso ai litiganti

Dieci anni per la riscossione
del credito vantato dal Fisco

Non è applicabile la prescrizione quinquennale prevista al codice civile per i pagamenti periodici annuali o con termini più brevi

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SINTESI: Il credito erariale per la riscossione dell’imposta è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c., n. 4, - “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” – bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma vantazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.
 
Ordinanza n. 27436 del 1° dicembre 2020 (udienza 10 novembre 2020) della Cassazione Civile, Sez. VI - 5 - Pres. Mocci Mauro – Est. Ragonesi Vittorio
Prescrizione per la riscossione del credito erariale – È soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.

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