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Avviso ai litiganti

Un difensore per più contribuenti. Procede l'appello in copia singola

E' valida la notifica dell'impugnazione eseguita mediante la consegna di un solo esemplare all'unico procuratore costituito per una pluralità di parti

SINTESI: È applicabile al contenzioso tributario l'art. 330 c.p.c., il quale prevede l'eseguibilità della notifica dell'impugnazione presso il procuratore costituito, così come interpretato recentemente dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 29290/2008, la quale ha ritenuto pienamente valida la notifica dell'impugnazione eseguita mediante la consegna di una sola copia (o di un numero di copie insufficienti) all'unico procuratore costituito per una pluralità di parti alla luce del principio, recepito nella Costituzione, della ragionevole durata del processo, che sollecita una riduzione all'essenziale delle ipotesi di nullità per "vizi formali", e del principio di doverosa collaborazione tra giudicante e procuratore costituito per la sollecita definizione della controversia.

Sentenza n. 723 del 19 gennaio 2010 (udienza del 16 giugno 2009)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Miani Canevari, Rel. Polichetti
Processo tributario - Applicabilità art. 330 c.p.c. - Notifica di una sola copia dell'impugnazione al procuratore costituito per più parti
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