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Avviso ai litiganti

Diniego di autotutela: se ne discute sempre in Commissione tributaria

Il rimedio previsto dall'articolo 21-bis della "legge Tar" è esperibile solo se il giudice amministrativo è competente a pronunciarsi sul rapporto sostanziale

timbro rifiutato
SINTESI: La possibilità, prevista dall'articolo 21-bis della legge 1034/1971, di impugnare dinanzi al giudice amministrativo il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione, costituendo uno strumento meramente processuale, non determina un'ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Da ciò discende che il rimedio ex articolo 21-bis non è esperibile nel caso in cui il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto sostanziale. Pertanto, sussiste la giurisdizione tributaria anche in ordine alle impugnazioni proposte avverso il rifiuto espresso o tacito dell'Amministrazione di procedere ad autotutela, salvo poi a stabilire se il rifiuto di autotutela sia o meno impugnabile, così come valutare se con l'istanza di autotutela il contribuente chieda l'annullamento dell'atto impositivo per vizi originari di questo o per eventi sopravvenuti. Le conclusioni esposte non mutano laddove l'azione sia proposta ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 1034/1971 e abbia ad oggetto la semplice inerzia dell'Amministrazione finanziaria a fronte dell'istanza di autotutela. Infatti, l'articolo 2, comma quinto, della legge 241/1990, nella sua odierna formulazione conseguente alle modifiche introdotte dal decreto legge 35/2005, convertito con modificazioni nella legge 80/2005, consente al giudice investito con lo speciale rito avverso il silenzio-inadempimento, anche di conoscere della "fondatezza dell'istanza", ossia del rapporto sostanziale cui la stessa inerisce: dal che conseguirebbe, ove volesse accogliersi la prospettazione di parte appellante e riconoscersi la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, che quest'ultimo sarebbe nella specie facultato anche a esercitare giurisdizione sostanzialmente tributaria, pronunciandosi sulla spettanza o meno del rimborso in contestazione, ciò che è palesemente inammissibile.

Decisione n. 1645/2009 del 19 marzo 2009 (camera di consiglio del 17 febbraio 2009)
Consiglio di Stato, Sez. IV - Pres. Cossu, Est. Greco
Diniego di autotutela - Ricorso avverso il silenzio-inadempimento dell'Amministrazione - Art. 21-bis della legge Tar - Difetto di giurisdizione
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