SINTESI: Per l’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria ometta di allegare all’atto impositivo documenti della cui allegazione sia stata fatta ivi espressa menzione, qualora il relativo contenuto (almeno per le parti rilevanti e salienti) sia stato comunque riprodotto (in forma integrale o sintetica) in motivazione, tale omissione non arreca al contribuente alcuna menomazione del diritto di difesa, trattandosi di un adempimento superfluo rispetto alla motivazione dell’atto impositivo, che è già integrata dalla riproduzione o dalla sintesi del documento richiamato, ma non allegato (cfr. Cass. n. 25588 del 2021).
Ordinanza n. 37361 del 21 dicembre 2022 (udienza 9 novembre 2022)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Crucitti Roberta – Est. D’Angiolella Rosita
Atto impositivo privo dell’allegazione dei documenti di cui viene fatta menzione – Qualora il relativo contenuto sia stato comunque riprodotto (in forma integrale o sintetica) in motivazione, tale omissione non arreca al contribuente alcuna menomazione del diritto di difesa