Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

La “dissociazione” non vale
fino a quando non è registrata

Solo da quel momento l’ex socio non dovrà più render conto a terzi e, quindi, anche all’amministrazione finanziaria

ex socio

SINTESI: In forza delle previsioni di cui agli artt. 2207, 2290 e 2300 c.c., il socio di una società in nome collettivo che abbia perduto tale qualità risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione (ed e appena il caso di rilevare che l’Amministrazione finanziaria assume la posizione di soggetto terzo rispetto al rapporto sociale ed all’atto di cessione delle quote sociali posto in essere dal socio di una società di persone).

Ordinanza n. 16871 del 25 maggio 2022 (udienza 12 aprile 2022)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Napolitano Lucio - Est. Putaturo Donati Viscido Di Nocera M.G.
Socio di una società in nome collettivo – Perdita di tale qualità – Il socio è responsabile nei confronti dei terzi delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione – L’Amministrazione finanziaria assume la posizione di soggetto terzo

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