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Avviso ai litiganti

Distruzione incolpevole registri. Detrazione Iva non automatica

Se il riscontro con le fatture è impossibile, la richiesta relativa al preteso credito erariale deve comunque trovare conferma, testimoniale o presuntiva

SINTESI: Nella disciplina dell’Iva, di cui al Dpr 633/1972, la deducibilità dell’imposta pagata dal contribuente (in sede di rivalsa) per l’acquisizione di beni o servizi inerenti all’esercizio dell’impresa (art. 19) postula che il contribuente stesso sia in possesso delle relative fatture, le annoti in apposito registro (art. 25), e, inoltre, conservi le une e l’altro (art. 39); l’ufficio, in presenza di una denuncia annuale che faccia valere le suddette poste a credito, è legittimato ed è tenuto all’accertamento in rettifica, depennando tali poste, ove non trovino rispondenza in quelle fatture e in quel registro (art. 54, comma 2). Detta disciplina, quindi, si conforma al criterio secondo cui la dimostrazione dei fatti costitutivi di un credito deve essere offerta da chi lo faccia valere, e, sul piano probatorio, introduce limitazioni ai mezzi di prova, esigendo atti scritti, compilati e tenuti con specifiche modalità. In applicazione della suddetta norma, è da ritenersi che l’incolpevole perdita della contabilità, richiesta per la detrazione di Iva “a credito”, non introduce una presunzione di veridicità di quanto il fatto che la documentazione contabile sia andata distrutta in epoca precedente alla nomina del curatore, soggetto senza dubbio incolpevole, non è di per sé sufficiente al fine di dare prova dei fatti controversi, dovendo la richiesta relativa al preteso credito trovare conferma testimoniale o presuntiva, se non è possibile il riscontro con le fatture emesse tramite la tenuta della regolare contabilità del soggetto emittente delle stesse.

Sentenza n. 5182 del 4 marzo 2011 (udienza del 26 ottobre 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Panebianco, Rel. Marigliano
IVA – Conservazione della contabilità – Distruzione incolpevole – Onere della prova – Prova per testimoni
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