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Avviso ai litiganti

Diverse giacenze di magazzino:
ok alle presunzioni legali “miste”

La ricostruzione del Fisco può essere confutata se il contribuente prova che lo scostamento deriva dall’utilizzo produttivo del bene

magazzino

SINTESI: In tema di accertamento delle imposte sul reddito, in caso di “differenze inventariali”, ovvero differenze registrabili tra le quantità di merci giacenti in magazzino e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico, operano le presunzioni di cessione e di acquisto dei beni in evasione di imposta, di cui all’art. 44 del DPR n. 441 del 1997, annoverabili tra le presunzioni legali cosiddette “miste”, che consentono, entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova stabiliti a fini antielusivi, la dimostrazione contraria da parte del contribuente, il quale sarà tenuto a provare, con le modalità tassativamente indicate dagli artt. 1 e 2 del DPR n. 441 del 1997, che la contrazione registratasi nella consistenza del magazzino è frutto dell’impiego produttivo dei beni e non di cessioni o acquisizioni non contabilizzate (cfr., in tal senso, Cass. n. 27549 del 2018).

Ordinanza n. 4846 del 15 febbraio 2022 (udienza 27 gennaio 2022)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Mocci Mauro – Est. Delli Priscoli Lorenzo
Accertamento delle imposte sul reddito – In caso di “differenze inventariali di magazzino” operano le presunzioni legali cosiddette “miste” di cessione e di acquisto dei beni in evasione di imposta ai sensi dell’art. 44 del DPR n. 441 del 1997 – L’onere di fornire la prova contraria è a carico del contribuente

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