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Avviso ai litiganti

Il divieto di abuso del diritto
è un principio generale antielusivo

Impedisce l’indebito realizzo di vantaggi fiscali, in difetto di ragioni economiche che giustifichino l’operazione, il cui onere probatorio ricade sul contribuente

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SINTESI: In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali, ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, la cui ricorrenza rientra nell’onere probatorio del contribuente.


Ordinanza n. 4371 del 14 febbraio 2019 (udienza 1 ottobre 2018)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Mammone Giovanni - Est. Pacilli Giuseppina Anna Rosaria
Divieto di abuso del diritto – Il principio antielusivo impedisce che si verifichino vantaggi fiscali attraverso l’uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d’imposta – L’onere della prova contraria è a carico del contribuente
 

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