Documenti redatti in altro loco:
in aula solo con il pass “indizi”
Il potere di produrre atti contenenti testimonianze di estranei alla lite è dato anche al contribuente, ma il valore di questi non può assurgere a prova
Sentenza n. 17182 del 26 agosto 2015 (udienza 17 aprile 2015)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Di Iasi Camilla – Est. La Torre Maria Enza
Contenzioso tributario – La produzione di documenti redatti in sede extraprocessuale è ammessa anche per il contribuente nel corso del giudizio – Tali dichiarazioni non hanno valore di prova, ma di elementi indiziari