Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

Documenti redatti in altro loco:
in aula solo con il pass “indizi”

Il potere di produrre atti contenenti testimonianze di estranei alla lite è dato anche al contribuente, ma il valore di questi non può assurgere a prova

impronta digitale
SINTESI: In materia tributaria, sebbene la produzione di documenti provenienti da soggetti terzi, redatti in sede extraprocessuale, sia ammessa anche per il contribuente nel giudizio tributario, deve tuttavia ritenersi che tali dichiarazioni non hanno di per sé valore di prova, ma solo di “elementi indiziari”, che necessitano di essere valutati insieme con altri elementi, non potendo da soli costituire il fondamento della decisione.
 
Sentenza n. 17182 del 26 agosto 2015 (udienza 17 aprile 2015)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Di Iasi Camilla – Est. La Torre Maria Enza
Contenzioso tributario – La produzione di documenti redatti in sede extraprocessuale è ammessa anche per il contribuente nel corso del giudizio – Tali dichiarazioni non hanno valore di prova, ma di elementi indiziari
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