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Avviso ai litiganti

Il documento prova il “nero”
e ciò basta, ovunque esso sia

Irrilevante l’esito negativo della verifica eseguita presso la sede del contribuente se quest’ultimo non riesce a confutare l’esistenza delle operazioni contestate

SINTESI: La “contabilità in nero”, seppur rinvenuta presso terzi e costituita da appunti ed informazioni dell’imprenditore, integra un valido elemento indiziario, incombendo dunque sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria, al fine di dimostrare l’infondatezza della pretesa impositiva.
 
Ordinanza n. 10395 del 30 aprile 2018 (udienza 7 febbraio 2018)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Cirillo Ettore – Est. Napolitano Lucio
Contabilità in nero – Anche se intervenuta presso terzi integra un valido elemento indiziario – È onere del contribuente dimostrare l’infondatezza della pretesa impositiva
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