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Avviso ai litiganti

Dopo il “mea culpa” societario
litisconsorzio necessario vano

L’incontestabilità del reddito “a monte”, per intervenuta definizione agevolata, rende inutile qualsiasi esigenza di unitarietà dell’accertamento

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SINTESI: Una volta divenuto incontestabile il reddito della società di persone a seguito della definizione agevolata di cui all’art. 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, nel giudizio di impugnazione promosso dal socio avverso l’avviso di rettifica del reddito da partecipazione non è configuratole un litisconsorzio necessario con la società e gli altri soci, sia perché l’esigenza di unitarietà dell’accertamento viene meno con l’intervenuta definizione da parte della società - costituente titolo per l’accertamento, ai sensi dell’art. 41-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis, comma 18 del Dl n. 79) - sia perché, non controvertendosi della qualità di socio, ovvero della quota a ciascuno spettante, ma, unicamente, degli effetti della definizione agevolata da parte della società su ciascun socio, ognuno di essi può opporre, ad una definizione che costituisce titolo per l’accertamento nei suoi confronti, soltanto ragioni di impugnativa specifiche e quindi di carattere personale (Cass. n. 2827 del 2010). Tale principio deve trovare applicazione anche al caso di società che ha definito la propria posizione ai sensi dell’art. 16 della legge n. 289 del 1992.
 
Ordinanza n. 16982 del 4 agosto 2011 (ud. dell’8 giugno 2011)
Corte di Cassazione, sezione tributaria – Pres. Merone, Rel. Persico
Imposta sui redditi – Società di persone – Adesione alla chiusura liti fiscali pendenti – Giudizio promosso dal socio avverso la rettifica del reddito di partecipazione – Richiesta di cessata materia del contendere per applicazione del litisconsorzio necessario – Non sussiste
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