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Avviso ai litiganti

È solo la cartella che esprime
la portata della pretesa tributaria

L’estratto di ruolo non può essere autonomamente impugnato, perché è solo un documento interno e non dà luogo a lite fiscale se disgiunto dall’atto impositivo

Pinocchio
SINTESI: L’estratto di ruolo, che è atto interno all’Amministrazione, non può essere oggetto di autonoma impugnazione, ma deve essere impugnato unitamente all’atto impositivo, notificato di regola con la cartella nella quale il ruolo viene trasfuso, in difetto non sussistendo un interesse concreto e attuale del contribuente, ex articolo 100 cpc, ad instaurare una lite tributaria, che non ammette azioni di accertamento negativo del tributo (Cassazione 66010/2013) e ciò, perfino nel caso in cui l’estratto di ruolo sia notificato di seguito alla cartella di pagamento, e non in luogo di essa, atteso che detto atto non esprime una pretesa tributaria autonoma da quella portata dalla cartella, sulla quale soltanto si fonda l’azione esecutiva (Cassazione 1837/2010).
 
Sentenza n. 6395 del 19 marzo 2014 (udienza 28 gennaio 2014)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bielli Stefano – Est. Valitutti Antonio
Estratto di ruolo – Impugnazione solo unitamente all’atto impositivo – Esclusione dell’autonoma impugnabilità – Carenza dell’interesse ad agire ex articolo 100 c.p.c.
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