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Avviso ai litiganti

Emissione di assegni ingiustificati, presunzione di merci compravendute

Nel processo tributario l'onere della prova viene spostato sul contribuente nei cui confronti è in corso un accertamento fondato su conti correnti bancari

SINTESI: E' erroneo il convincimento della Ctr circa la illegittima sommatoria di versamenti e prelievi ai fini della ricostruzione del reddito di impresa. Afferma infatti la giurisprudenza di questa Corte che nel processo tributario, nel caso in cui l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell'onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, mentre l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti (Cass. n. 4589 del 2009). Specificamente, in tema di accertamento dell'Iva, l'emissione di assegni da parte dell'amministratore, non giustificata da documentazione commerciale, fa legittimamente presumere che la società abbia effettuato operazioni non fatturate di acquisto e rivendita di beni, potendosi partire dalla presunzione legale prevista dal Dpr n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, per la quale i prelevamenti annotati nei conti correnti bancari sono serviti per acquistare merci successivamente commercializzate, per poi costruire su tale prova legale i conseguenti passaggi logici, fondati sull'"id quod plerumque accidit" e sulla presunzione legale di vendita dei beni acquistati non rinvenuti nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività - prevista dal Dpr n. 633/1972, art. 53, comma 1, applicabile ratione temporis, poi sostituito dalle norme contenute nel Dpr n. 441 del 1997 - e, quindi, concludere che tali merci sono state rivendute dalla società con la percentuale di ricarico normalmente applicata (Cass. n. 26312 del 2009).

Sentenza n. 7813 del 31 marzo 2010 (udienza del 27 novembre 2009)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Papa, Rel. Bisogni
Iva - Dichiarazione - Rettifica - Omessa fatturazione - Operazioni attive e passive - Conto corrente
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