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Avviso ai litiganti

Gli enti pubblici non soggetti a Ires
sono soltanto quelli indicati nel Tuir

Costituisce onere del contribuente provare l’assenza dei presupposti impositivi, mentre al giudice di merito spetta verificare che non si tratta di attività commerciali

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SINTESI: In tema di agevolazioni tributarie, l’art. 88 TUIR, (oggi 74), il quale elenca gli enti pubblici non soggetti alle imposte dirette, data la sua specialità, è agevolazione applicabile esclusivamente ai soggetti ivi elencati e non può essere estesa ad emanazioni organizzative degli enti stessi o ad altri enti che si prefiggano il soddisfacimento di interessi particolari come quelli riguardanti una categoria ristretta di persone, in luogo della realizzazione dell’interesse generale o dei fini istituzionali propri dell’ente pubblico cui risultano collegati. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza dei presupposti impositivi (cfr., in tal senso, Cass. nn. 4490/2012 e 29613/2011). La verifica dell’esercizio di funzioni che non costituiscono attività commerciali da parte dei soggetti contemplati dal citato art. 88 (oggi 74), va effettuata dal Giudice di merito, in base al criterio delle finalità perseguite sulla scorta dell’atto costitutivo, ovvero sulla base dell’attività effettivamente esercitata (cfr. Cass. n. 11755/2009).
 
Sentenza n. 5262 del 22 febbraio 2019 (udienza 15 ottobre 2018)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Greco Antonio - Est. D’Orazio Luigi
Agevolazioni tributarie – L’elenco degli enti pubblici ex articolo 74 Tuir non soggetti alle imposte dirette è tassativo – È onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza dei presupposti impositivi

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