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Avviso ai litiganti

Esenzione Ilor nel Mezzogiorno. Non basta fondersi per avere l’ok

L’agevolazione, prevista dal Dpr 218/1978, va commisurata solo alla parte di reddito che deriva dall’aumentata produttività o dalla diminuzione dei costi

SINTESI: In tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione decennale dall’ILOR prevista, per il caso di ampliamento, trasformazione, riattivazione, ricostruzione o ammodernamento di stabilimenti industriali impiantati nei territori del Mezzogiorno, dal D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 101, comma 2, va applicata e commisurata solo a quella parte di reddito che derivi dall’aumentata produttività o dalla diminuzione dei costi verificatisi dopo l’avvenuta trasformazione. Tale aumento deve essere però effettivo, e non la risultanza di una mera operazione di sommatoria, come potrebbe avvenire nel caso di fusione di società, sicché, ai fini dell’esenzione, dovrà stabilirsi in concreto, al di là di parametri astratti, se una specifica iniziativa produttiva riavviata attraverso la fusione o l’incorporazione fra due società sia nuova ed autonoma fonte di lavoro rispetto alle aziende preesistenti e di per se incrementativa dell’occupazione e dello sviluppo, in modo che tale operazione non si traduca in una mera duplicazione dell’agevolazione, senza che alcun elemento di novità la giustifichi.
 
Sentenza n. 24584 del 3 dicembre 2010 (udienza del 6 ottobre 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Papa, Rel. Persico
Agevolazioni alle imprese – Agevolazioni per il Mezzogiorno – Operazioni straordinarie di fusione ecc. – Irrilevanza ai fini della normativa agevolativa
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