SINTESI: In tema di imposte sui redditi, e con riguardo ad operazioni oggettivamente inesistenti, grava sul contribuente l’onere di provare la natura fittizia dei componenti positivi del reddito che – ai sensi dell’art. 8, comma 2, del DL n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla Legge n. 44 del 2012, – siano direttamente afferenti a spese o ad altri componenti negativi relativi a beni e servizi non effettivamente scambiati o prestati e non devono pertanto concorrere alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi.
Ordinanza n. 26790 del 25 novembre 2020 (udienza 10 settembre 2020)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Sorrentino Federico – Est. Cataldi Michele
Operazioni oggettivamente inesistenti – Il contribuente ha l’onere di provare la natura fittizia dei componenti di reddito positivi o negativi
False fatture generano ricavi fittizi,
ma il collegamento è da provare
Il contribuente deve dimostrare come le operazioni cui si riferiscono costituiscono, in realtà, componenti inesistenti del reddito oggetto di rettifica
