SINTESI: Ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo ovvero del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale (cfr. Cass. n. 1906 del 2020).
Ordinanza n. 25859 del 5 settembre 2023 (udienza 14 giugno 2023)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Crucitti Roberta
Impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso – Impugnazione del silenzio rifiuto sull’istanza – Il contribuente ha l’onere di allegare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato
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