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Avviso ai litiganti

Il Fisco va in appello con stesse
argomentazioni del primo grado

Chi ricorre al giudizio di legittimità, che ha pieno carattere devolutivo, non attende solo il controllo di vizi specifici, ma pure il riesame della causa nel merito

SINTESI: Nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria ribadisca e riproponga in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (Cass. n. 7369 del 22/3/2017), atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito.


Ordinanza n. 30394 del 19 dicembre 2017 (udienza 8 novembre 2017)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Schirò Stefano - Est. Cirillo Ettore
Processo tributario – Appello – Onere di impugnazione specifica previsto dall’articolo 53, Dlgs 546/1992 – Riproposizione da parte dell’Amministrazione finanziaria delle argomentazioni già dedotte in primo grado – Assolvimento dell’onere
 
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