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Avviso ai litiganti

La forma “clemenziale” del condono
esige versamenti tempestivi

Il perdono fiscale è condizionato dal pagamento del dovuto "integrale e tempestivo". La definizione della lite richiede lo stesso rispetto per ogni rata

tempestività
SINTESI: La Corte richiama il proprio orientamento (cfr sentenze 20745/10 e 17396/10, in motivazione, ordinanza 17600/11) secondo cui il condono previsto dalla legge 289/2002, articolo 9-bis, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale (come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla legge 289/2002, articoli 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario). Da ciò consegue che, nell’ipotesi di cui all’articolo 9-bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione in ordine alla determinazione del quantum, il condono è condizionato dall’integrale e tempestivo pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente soltanto se integrale e tempestivo per tutte le rate.
 
Ordinanza n. 8794 del 15 aprile 2014 (udienza 6 marzo 2014)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Cicala Mario – Est. Cosentino Antonello
Legge 289/2002, articolo 9-bis – Definizione degli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute – Condono cd clemenziale – Il condono è condizionato dall’integrale e tempestivo pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente soltanto se integrale e tempestivo per tutte le rate
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