La forma “clemenziale” del condono
esige versamenti tempestivi
Il perdono fiscale è condizionato dal pagamento del dovuto "integrale e tempestivo". La definizione della lite richiede lo stesso rispetto per ogni rata
Ordinanza n. 8794 del 15 aprile 2014 (udienza 6 marzo 2014)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Cicala Mario – Est. Cosentino Antonello
Legge 289/2002, articolo 9-bis – Definizione degli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute – Condono cd clemenziale – Il condono è condizionato dall’integrale e tempestivo pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente soltanto se integrale e tempestivo per tutte le rate