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Avviso ai litiganti

I “frutti” della terra non spiegano
le spese, ci vuole il sintetico

Il contribuente deve provare che oltre al reddito derivante dall’attività agricola può fare conto su altre entrate esenti o tassate separatamente

pesche

SINTESI: Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 600 del 1973 e del D.M. 21 luglio 1983, l’Amministrazione delle finanze può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto, comprensiva soltanto del reddito agrario e dominicale - determinati in base agli estimi catastali del fondo da lui condotto, quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente (consistenti negli indici di spesa più vari), si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo, incombendo, in tal caso, al contribuente, a norma dell’art. 38 cit., comma 6 l’onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività agricola sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili o separatamente tassate (cfr., in tal senso, Cass. n. 19557 del 2014; conf. Cass. n. 34704 del 2019).

Ordinanza n. 39061 del 9 dicembre 2021 (udienza 16 settembre 2021)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Greco Antonio – Est. Luciotti Lucio
È legittimo l’uso dell’accertamento sintetico per la rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto, comprensiva soltanto del reddito agrario e dominicale determinati in base agli estimi catastali del fondo da lui condotto – Incombe al contribuente l’onere di provare che i redditi della sua attività agricola sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita o che possiede altre fonti di reddito non tassabili

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