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Avviso ai litiganti

Il funzionario non firma il ruolo:
la dimenticanza non è sanzionabile

Nessun dubbio, infatti, sull’amministrazione che lo ha emesso, salvo prova contraria del contribuente

firma atto

SINTESI: In tema di requisiti formali del ruolo d’imposta, l’art. 12 del DPR n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell’esistenza del potere o della provenienza dell’atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.

Sentenza n. 7800 del 14 aprile 2020 (udienza 14 gennaio 2020)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Sorrentino Federico – Est. Guida Riccardo
Ruolo d’imposta – Requisiti formali – Art. 12 del DPR n. 602 del 1973 – Non è prevista alcuna sanzione nel caso di omessa sottoscrizione del ruolo – Il contribuente ha l’onere di allegare elementi specifici a sostegno delle sue deduzioni

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