Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

La gestione dell’associazione
porta al confronto con il Fisco

Il titolare che amministra direttamente l’organizzazione non riconosciuta risponde solidalmente delle violazioni tributarie

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SINTESI: In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto, che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi, cionondimeno va osservato che, per quanto attiene ai debiti d’imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma derivano ex lege dal verificarsi del relativo presupposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell’associazione nel periodo di relativa investitura è chiamato a risponderne solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto (cfr., ex multis, Cass. n. 4747 del 2020).
 
Ordinanza n. 22113 del 3 agosto 2021 (udienza 27 aprile 2021)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bruschetta Ernestino – Est. Chiesi Gian A.
Associazioni non riconosciute – La responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione è collegata all’attività negoziale concretamente svolta per conto dell’associazione stessa – Debiti di imposta derivanti ex lege e non su base negoziale – Il soggetto che ha diretto la gestione complessiva dell’associazione risponde solidalmente tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto

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