Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

Il giudice può rideterminare
la pretesa impositiva del Fisco

Il processo tributario non è annoverabile tra quelli di “impugnazione-annullamento”, ma tra quelli di “impugnazione-merito”, con decisione sostitutiva

SINTESI: Dalla natura del processo tributario - il quale non è annoverabile tra quelli di “impugnazione-annullamento”, ma tra quelli di “impugnazione-merito”, in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio - discende che, ove il giudice tributario ritenga invalido l’avviso di accertamento non per motivi formali (ossia per vizi di forma, talmente gravi da impedire l’identificazione dei presupposti impositivi e precludere l’esame del merito del rapporto tributario), ma per motivi di carattere sostanziale, detto giudice non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte.
 
Sentenza n. 15184 del 22 luglio 2016 (udienza del 7 luglio 2016)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Salvago Salvatore - Est. Botta Raffaele
Natura processo tributario – Rideterminazione della pretesa tributaria da parte del giudice
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